Articolo a cura di Ilenia Costanzo
Laureanda in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia
L’UE, ha emanato il reg. 1830/2003, che contiene le disposizioni necessarie a garantire la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM. Non solo quella degli stessi organismi, ma anche dei prodotti ottenuti a partire
da OGM come mangimi.
Per OGM, si intende un organismo geneticamente modificato, diverso da un essere umano, il cui materiale
genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la
ricombinazione genetica naturale.
Il fenomeno degli OGM trova una sua prima regolamentazione con la direttiva 90/220/CEE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ove veniva affrontata per un verso il tema della ricerca e per altro quello della circolazione materiale degli OGM.
Tale direttiva però, è stata successivamente sostituiva dalla direttiva 2001/18/CE, e successivamente dalla direttiva 2009/41/CE che ha previsto una procedura per l’immissione sul mercato dei prodotti geneticamente modificati.
Riguardo OGM e prodotti derivati, l’UE si pone l’obbiettivo di:
Informare i consumatori- grazie all’etichettatura obbligatoria a specifica della tipologia OGM del prodotto;
Creare una rete di sicurezza attraverso la tracciabilità dei prodotti nelle varie fasi che vanno dalla produzione sino alla commercializzazione.
Il reg. 1829/2003, garantisce la tutela di esseri umani e animali; efficace funzionamento del mercato interno; istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione o le norme per l’etichettatura.
Ai sensi dell’art.4, nessuno, può immettere sul mercato un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento a meno che per esso, non sia stata rilasciata un autorizzazione conforme alle disposizioni dettate dal presente regolamento.
Per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, gli operatori provvedono:
per i prodotti preconfezionati contenenti OGM o da essi costituiti, a far figurare sull’etichetta la seguente dicitura: ”Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto contiene (nome dell’organismo/i geneticamente modificato/i);
per i prodotti non preconfezionati, a far figurare sul prodotto la seguente dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati”.
In generale, gli OSA devono comunicare che il prodotto contiene OGM e l’indicatore alfanumerico del relativo OGM.
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