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TRACCIABILITA’ ED ETICHETTATURA OGM

Articolo a cura di Ilenia Costanzo

Laureanda in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia


L’UE, ha emanato il reg. 1830/2003, che contiene le disposizioni necessarie a garantire la tracciabilità e l’etichettatura degli OGM. Non solo quella degli stessi organismi, ma anche dei prodotti ottenuti a partire

da OGM come mangimi.

Per OGM, si intende un organismo geneticamente modificato, diverso da un essere umano, il cui materiale

genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la

ricombinazione genetica naturale.


Il fenomeno degli OGM trova una sua prima regolamentazione con la direttiva 90/220/CEE sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM ove veniva affrontata per un verso il tema della ricerca e per altro quello della circolazione materiale degli OGM.

Tale direttiva però, è stata successivamente sostituiva dalla direttiva 2001/18/CE, e successivamente dalla direttiva 2009/41/CE che ha previsto una procedura per l’immissione sul mercato dei prodotti geneticamente modificati.





Riguardo OGM e prodotti derivati, l’UE si pone l’obbiettivo di:

  • Informare i consumatori- grazie all’etichettatura obbligatoria a specifica della tipologia OGM del prodotto;

  • Creare una rete di sicurezza attraverso la tracciabilità dei prodotti nelle varie fasi che vanno dalla produzione sino alla commercializzazione.

Il reg. 1829/2003, garantisce la tutela di esseri umani e animali; efficace funzionamento del mercato interno; istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione o le norme per l’etichettatura.

Ai sensi dell’art.4, nessuno, può immettere sul mercato un OGM destinato all’alimentazione umana o un alimento a meno che per esso, non sia stata rilasciata un autorizzazione conforme alle disposizioni dettate dal presente regolamento.

Per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, gli operatori provvedono:

  • per i prodotti preconfezionati contenenti OGM o da essi costituiti, a far figurare sull’etichetta la seguente dicitura: ”Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto contiene (nome dell’organismo/i geneticamente modificato/i);

  • per i prodotti non preconfezionati, a far figurare sul prodotto la seguente dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati”.


In generale, gli OSA devono comunicare che il prodotto contiene OGM e l’indicatore alfanumerico del relativo OGM.

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