Articolo a cura di Ilenia Costanzo
Laureanda in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia
Falsificando i segni che compongono etichette e confezioni dei prodotti alimentari si va a minare il ricavo
dell’industria che svolge azioni legali in ambito di produzione alimentare e gli interessi dei consumatori.
L’azione di falsificazione, può riguardare oltre che il marchio dell’ alimento, anche le sue denominazioni di
vendita quali possono essere: D.O.P., I.G.P., I.T.G., Made in Italy, tanto che, la tutela di determinati prodotti
è stata rafforzata attraverso l’introduzione da parte della l.n. 99 del 2009 dell’articolo 517 quarter c.p. .
La denominazione di vendita è il nome generalmente utilizzato per l’identificazione del prodotto. Essa, è
stabilita da specifiche normative che possono essere dettate o a livello della comunità Europea o nazionale
e stabilisce le caratteristiche del prodotto nonché gli ingredienti i processi tecnologici e di trasformazione
che deve subire. Ad esempio, è possibile definire panettone, il prodotto dolciario da forno caratterizzato da
una pasta morbida, risultato della fermentazione di una pasta acida tramite l’utilizzo di specifici ingredienti
tra cui: zucchero, uvetta, farina di frumento, scorze di agrumi e canditi. L’eventuale aggiunta di altri
ingredienti non risulta vietata semplicemente, non viene concessa quella determinata denominazione di
vendita.
L’art. 4 della legge 109/92, prevede i tipi di denominazioni di vendita. Tali denominazioni, contraddistinguono prodotti alimentari le cui caratteristiche qualitative sono legate particolarmente a
fattori ambientali, tecniche specifiche di produzione associate a una determinata zona geografica.
Dal 3 gennaio 2013, è entrato in vigore il reg.1151/2012, il quale disciplina i regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari. I regimi qualitativi regolamentati sono le D.O.P. (denominazione di origine protetta),
I.G.P. (indicazione geografica protetta) S.T.G. (specialità tradizionale garantita) e le indicazioni facoltative di
qualità e prodotti di montagna.
I prodotti a cui è destinato il regolamento sono in linea di massimo prodotti agricoli destinati allo consumo
umano e altri prodotti agricoli e alimentari. Questi ultimi sono per le DOP e IGP: cioccolato, birra e derivati,
prodotti di pasticceria, biscotteria, panetteria, poi oli essenziali, bevanda a base di fieno, sale, cotone, cuoio, piume, pellame, lino studiato. Per le STG sono valide le seguenti categorie di prodotti: birra, cioccolato e derivati, prodotti di pasticceria, confetteria ho biscotteria.
Il regolamento, non riguarda: prodotti vitivinicoli ( ad eccezione di aceti di vino), bevande spiritose, vini
aromatizzati.
DOP (denominazione di origine protetta)
un prodotto, può essere identificabile come DOP quando le sue caratteristiche vengono determinate
esclusivamente dall’ambiente geografico e sono intrinseche allo stesso quindi, la produzione di quest’ultimo deve rivolgersi ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani con fasi di produzione che si svolgeranno in una zona geografica delimitata.
IGP (indicazione geografica protetta)
il riconoscimento consiste nella peculiarità del prodotto il nonno nell’ origine geografica. Viene definito IGP, un prodotto, solo se è originario di un determinato luogo e a quest’ultimo sono attribuibili una certa qualità o reputazione. La produzione di prodotti IGP, deve essere svolta per almeno una delle sue fasi di produzione nella zona geografica delimitata.
STG (specialità tradizionale garantita)
designano un prodotto o alimento ottenuto con un metodo di produzione, composizione e trasformazione
che corrispondono ad una pratica tradizionale per tale alimento e da materie prime o ingredienti utilizzati
tradizionalmente.
Sia le DOP e le IGP che le STG, devono rispettare un disciplinare che deve contenere i seguenti elementi:
Le DOP e le IGP:
Il nome: non deve essere troppo generico e non deve trarre in inganno il consumatore;
La descrizione: deve specificare, se nel caso, materie prime e principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche del prodotto;
La definizione della zona geografica delimitata;
Gli elementi che stabiliscono il legame fra il prodotto e l’ambiente geografico;
Descrizione del metodo di ottenimento e confezionamento del prodotto;
I dati della verifica preposta dalle autorità;
Regole in materia di etichettatura.
Le STG, devono rispettare anche se un disciplinare che deve contenere i seguenti elementi:
Nome e descrizione del prodotto;
Descrizione del metodo di produzione;
Elementi che affermano il carattere tradizionale del prodotto.
I nomi registrati come DOP, IGP, STG, possono essere utilizzati da qualsiasi operatore che commercializzi un
prodotto purché ovviamente conforme al disciplinare di riferimento.
Per le DOP e IGP, possono essere presenti in etichetta oltre i simboli della UE, anche grafici o simboli che
richiamano lo Stato membro /regione.
Per le STG, l’unione ha definito un simbolo da apporre all’etichetta insieme al nome senza l’obbligo in
etichetta dell’indicazione di “specialità tradizionale garantita”.
Altre tipologie di denominazione sono l’indicazione facoltativa di qualità e prodotti di montagna.
Per ottenere la denominazione indicazione facoltativa di qualità, l’indicazione deve riferirsi a una
caratteristica di categorie di prodotti o a una modalità di produzione/ trasformazione in uso in specifiche
aree geografiche. Tale indicazione, aggiungi valore al prodotto ed a valenza europea.
La denominazione prodotto di montagna, fa riferimento a prodotti destinati alle consumo umano per cui
sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono da zone di montagna comprendendo, qualora
vi fossero, i processi di trasformazione, anch’essi devono avere luogo in zone montane.
In Italia, l’autorizzazione al controllo sui regimi di qualità, viene concessa dal MIPAAF (ministero per le politiche agricole e forestali) il quale rilascia l’autorizzazione ad un organismo di certificazione che deve attuare un piano di controllo e accertare che il prodotto sia caratterizzato dalle prescritte indicazioni e
che il metodo di produzione sia conforme ai requisiti.
ACCREDIA (associazione di accreditamento-Italia) valuta gli organismi di certificazione e in collaborazione
con il MIPAAF, rilascia le autorizzazioni. Se il prodotto supera i controlli di idoneità, viene certificato.
Ilenia Costanzo
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